Ricorsi

Hai preso 78 o 79? Non disperare, hai la possibilità di fare ricorso.

Invia la tua prova valutativa a infocfgg@gmail.com e riceverai GRATUITAMENTE una valutazione sulle possibilità di ricorso, da effettuare entro il termine di 30 giorni dalla data in cui il candidato ha sostenuto la prova valutativa. 

L’effettuazione di un reclamo/ricorso all’OCF non preclude la possibilità, per il ricorrente, di iscriversi alle successive prove d’esame.

ESEMPI DI RICORSI VINTI!

Reclamo relativo alla prova valutativa a distanza effettuata in data 28 maggio 2021.

Sottopongo anche l’analisi della domanda n. XX.
Domanda numero: XX Punteggio domanda: 2
Quali caratteristica ha il contratto assicurativo di capitalizzazione?
A) Prevede il pagamento di un capitale solo in caso di morte dell’assicurato
B) Le prestazioni non possono mai essere collegate ad una gestione separata
C) La prestazione dell’assicurato non dipende da eventi attinenti alla vita dell’assicurato
D) È una unit Linked
Risposta data: D ( Risp. Es.: C)

La domanda n. XX mi ha, sinceramente, messo in difficoltà perché non ho riscontrato, nelle risposte proposte, una che mi convincesse.

Le risposte A) è sicuramente errata perché in un contratto assicurativo di capitalizzazione non esiste la figura dell’assicurato.

Le risposte B) è sicuramente errata perché in un contratto assicurativo di capitalizzazione è prevista la rivalutazione in base all’andamento della gestione separata.

Le risposte C) è sicuramente errata perché in un contratto assicurativo di capitalizzazione non esiste la figura dell’assicurato e, pertanto, la prestazione si dovrà riferire ovviamente al beneficiario.

Essendo le prime 3 risposte sicuramente errate, ho optato per la risposta D), pur consapevole che anch’essa fosse errata.

Per le ragioni sopraesposte, considerando che la domanda XX presentasse 4 risposte errate, chiedo che la domanda non venga conteggiata nella mia prova valutativa.

RICORSO VINTO IN DATA 5 SETTEMBRE 2021

Reclamo relativo alla prova valutativa a distanza effettuata da in data 11 febbraio 2021.

Sottopongo all’attenzione di questa Spettabile Commissione la seguente domanda:

Un investitore sottoscrive una quota di un fondo comune di investimento con distribuzione dei proventi il cui valore della quota è pari a 100. Dopo 6 mesi il fondo, che presenta ora un valore della quota di 104, distribuisce un provento pari a 1 euro. Quale è il rendimento conseguito dall’investimento nel momento di distribuzione del provento?

  1. A) 5%
  2. B) 4%
  3. C) 2,5%
  4. D) 1%

Risposta data: B ( Risp. Es.: A)

Mi permetto di segnalare alla Commissione quanto segue.

Nell’analisi della domanda ho riscontrato una certa difficoltà nell’individuare se il provento di 1 € fosse distribuito prima o dopo la valorizzazione del fondo alla quota di 104. Infatti, per me, la domanda era semplice, se il provento di 1 € fosse stato distribuito prima della valorizzazione a 104, la risposta corretta sarebbe stata la A), ossia il 5%, se invece fosse stato distribuito dopo la valorizzazione sarebbe stata corretta la risposta B), ossia il 4%.

A mio avviso, manca sufficiente chiarezza nella domanda. Infatti, la dicitura “nel momento di distribuzione del provento” non identifica, in maniera inequivoca, se si debba intendere “dopo la distribuzione del provento” oppure “prima della sua distribuzione”, ossia quando sta per essere distribuito, ma nei fatti non ne è ancora avvenuta la distribuzione.

Nella analisi delle risposte proposte ho immediatamente escluso la risposta C) e la risposta D) in quanto, secondo la mia valutazione, oggettivamente errate.

A mio avviso, però, la risposta A) e la risposta B) presentavano forti elementi di dubbio, in quanto condizionate dalla mancanza di chiarezza e di univocità della domanda.

Pur rimanendo nel dubbio, ho optato per la risposta B).

RICORSO VINTO IN DATA 10 MAGGIO 2021

Reclamo relativo alla prova valutativa a distanza effettuata in data 2 luglio 2020.

Sottopongo all’attenzione di questa Spettabile Commissione la domanda n° 3.

Domanda numero: 3 Punteggio domanda: 1

 Nel regime del risparmio amministrato, se il conto titoli è cointestato a due soggetti, a chi deve essere imputata la plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione non qualificata in una S.p.A. fiscalmente residente in Italia?

A) Al soggetto che risulta iscritto per primo nell’intestazione del conto titoli

B) Indifferentemente all’uno o all’altro a discrezione dell’intermediario

C) Al soggetto intestatario della partecipazione

D) A entrambi i soggetti

 Risposta data: D ( Risp. Es.: C)

Mi permetto di segnalare alla Commissione quanto segue.

Nella analisi delle risposte proposte ho immediatamente escluso la risposta A) e la risposta B) in quanto, secondo la mia valutazione, sicuramente errate.

Però, le risposte C) e D) presentavano, a mio avviso, entrambe elementi di correttezza.

Infatti, il dispositivo dell’art. 2347 del codice civile afferma che:

“Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari dell’azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.” 

In sostanza, la domanda, in caso di dossier titoli cointestato a due soggetti, può presupporre 2 casi:

  • il primo che uno solo dei due soggetti sia intestatario della partecipazione, che avvalorerebbe la risposta C);
  • il secondo che la partecipazione, rappresentata da azioni prevedano i due soggetti come comproprietari, che avvalorerebbe la risposta D).

Infatti, l’art. 2347 del codice civile non permettere la divisibilità delle azioni, ma ne ammette la possibile comproprietà, prevedendo espressamente la responsabilità solidale per le obbligazioni derivanti, appunto, dalla comproprietà delle azioni.

Anche il pagamento della tassazione è da ritenersi un’obbligazione derivante dalla comproprietà, alla quale i comproprietari devono rispondere in solido.

D’altronde, non mancano esempi di comproprietà delle azioni, che si può avere nell’ipotesi di caduta in successione del pacchetto azionario o di azioni acquistate dai coniugi in comunione legale. Altro principio che si ricava dalla norma è quello dell’inscindibilità, nel senso che i singoli diritti ed obblighi pertinenti alle azioni non possono essere attribuiti a soggetti diversi.

Nell’incertezza tra la scelta della risposta C) o D), considerandole entrambe corrette, ho optato per la risposta D).

RICORSO ACCETTATO CON SUPERAMENTO DELLA PROVA DEL CANDIDATO.

Altri esempi di ricorsi VINTI!

Sottopongo all’attenzione di questa Spettabile Commissione la domanda n° 53.

Domanda numero: 53 Punteggio domanda: 2

 A quanto ammonta l’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente, inviati dalle banche a clienti persone fisiche?

A) L’imposta di bollo è dovuta per ogni esemplare per un importo pari a 45,20 euro, in caso di periodicità annuale

B) L’imposta di bollo è dovuta per ogni esemplare per un importo pari a 34,20 euro, in caso di periodicità annuale

C) L’imposta di bollo non è dovuta sugli estratti conto

D) L’imposta di bollo è dovuta per ogni esemplare per un importo pari a 50 euro, in caso di periodicità annuale

Risposta data: C  (Risp. Es.: B)

Mi permetto di segnalare alla Commissione quanto segue.

Nella analisi delle risposte proposte ho immediatamente escluso la risposta A) e la risposta D) in quanto anche gli importi erano diversi da 34,20 €, che corrisponde al costo del bollo, quando viene applicato.

Inizialmente mi sono orientata sulla risposta B), ma poi l’ho scartata perché non è vero che viene applicata su OGNI esemplare dell’estratto conto, ma solo per quelli che hanno una giacenza media superiore a 5.000 €.

Infatti, rispetto alla prima formulazione normativa, le modifiche, apportate nel 2012 non hanno modificato la misura dell’imposta applicabile per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a persone fisiche che è rimasta nell’importo annuale di euro 34,20, ma hanno introdotto un regime di esenzione qualora il valore medio di giacenza degli estratti dei conti correnti e dei rendiconti dei libretti di risparmio risulti complessivamente non superiore ad euro 5.000.

In relazione a non può essere corretta la risposta B) che identifica, in ogni estratto conto, l’applicazione dell’imposta. Per la verità anche la risposta C) mi ha lasciata perplessa, ma avendo eliminato le altre 3 risposte, ho inteso che l’imposta non viene applicata su TUTTI gli estratti conto e, perciò, l’ho scelta.

Vi chiedo, pertanto, di valutare le 4 opzioni della domanda 53 come tutte errate e di non considerare il relativo punteggio nel conteggio complessivo in modo da permettermi di superare la prova valutativa.

Esempi di ricorsi VINTI!

Sottopongo all’attenzione di questa Spettabile Commissione la domanda n° 37.

 Domanda numero: 37 Punteggio domanda: 2

Ai sensi dell’articolo 120 del Testo Unico Bancario (decreto legislativo n. 385/1993), in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, quale delle seguenti affermazioni è vera?

A) La Banca d’Italia stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria

B) Per le aperture di credito regolate in conto corrente, gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono maturati

C) Gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati solo sulla sorte capitale

D) Nelle operazioni in conto corrente non deve essere assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori

 Risposta data: A ( Risp. Es.: C)

Mi permetto di segnalare alla Commissione quanto segue.

Nella analisi delle risposte proposte ho immediatamente escluso la risposta B) in quanto gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1°marzo e non il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. Ho escluso anche la risposta D) in quanto, nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Le risposte A) e C) presentavano, a mio avviso, entrambe dei dubbi sulla loro correttezza.

Infatti, la risposta C) “Gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati solo sulla sorte capitale” mi è parsa errata perché il comma 2 lettera b) dell’art. 120 decreto legislativo n. 385/1993 fa espressamente riferimento agli interessi debitori, mentre la risposta C) fa riferimento genericamente agli interessi, che quindi sono da considerare sia quelli debitori, sia quelli creditori.

Che si riferisca espressamente ai soli interessi debitori è dimostrato, inoltre, anche dal comma 2 lettera a) del succitato articolo, dove, invece, riferito alla periodicità del calcolo degli interessi, la norma cita entrambe le tipologie di interessi, debitori e creditori.

In ogni caso, il succitato articolo asserisce che per una tipologia di interessi, quelli di mora, l’esclusione dalla produzione di ulteriori interessi non è valida, rendendo la risposta C) ulteriormente non corretta. Infatti la norma prevede che “gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

Inoltre, il comma 2 lettera b) del succitato articolo afferma anche che, in taluni casi, vi è la possibilità che anche gli interessi debitori possano essere calcolati sulla sorte capitale, laddove afferma che “il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo”.

Peraltro, anche la risposta A), presentava dei dubbi di correttezza, in quanto è il CICR e non la Banca d’Italia, che stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.

Ho optato per la risposta A), in quanto le altre 3 risposte erano, a mio avviso, sicuramente errate e pensando che magari mi ricordassi male il soggetto deputato a stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.

Vi chiedo, pertanto, di valutare le 4 opzioni della domanda 37 come tutte errate e di non considerare il relativo punteggio nel conteggio complessivo in modo da permettermi di superare la prova valutativa.

Esempi di ricorsi VINTI!

Sottopongo all’attenzione di questa Spettabile Commissione la SEGUENTE domanda.

L’assicurazione sulla vita può essere stipulata:

A) solo sulla vita del contraente

B) sulla vita del contraente o di un terzo, esclusivamente appartenente al medesimo nucleo familiare, previo consenso scritto di quest’ultimo

C) sulla vita del contraente o di un terzo e non è necessario il consenso di quest’ultimo

D) sulla vita del contraente o di un terzo, previo consenso scritto di quest’ultimo

Risposta data: C ( Risp. Es.: D)

Mi permetto di segnalare alla Commissione quanto segue.

Nella analisi delle risposte proposte ho immediatamente escluso la risposta A) e la risposta B) in quanto le assicurazioni sulla vita possono essere stipulate anche su persone diverse dal contraente e il “terzo” può non è necessario che appartenga al nucleo familiare del contraente stesso.

Le risposte C) e D) presentavano, a mio avviso, entrambe dei dubbi sulla loro correttezza.

Infatti, l’assicurazione sulla vita può essere sia “caso morte” sia “in caso di sopravvivenza”.

Poiché nella domanda non si fa riferimento ai 2 casi possibili, entrambe le risposte C) e D) mi sono sembrate non corrette.

L’ Assicurazione sulla vita propria o di un terzo è regolata dall’art. 1919 del Codice Civile, che così recita:

“L’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.

L’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.”

Il primo comma si riferisce alla possibilità di assicurare la propria vita o quella di un terzo, escludendo dal novero delle risposte possibili della domanda le risposte A) e B).

Il secondo comma si riferisce al “caso morte” per il quale è necessario il consenso scritto dell’assicurato per la validità dell’assicurazione.

Quindi la risposta D), considerata corretta, sarebbe giusta se nella domanda si facesse specifico riferimento al “caso morte”, mentre nella domanda si fa genericamente riferimento all’assicurazione sulla vita.

Peraltro, anche la risposta C), presenta dei dubbi di corretta, essendo giusta nel caso di assicurazione sulla vita in caso di sopravvivenza, ma non giusta per il “caso morte”. Infatti, l’assicurazione per il caso di vita di un terzo è sempre senza bisogno del consenso del terzo. Dato infatti che la prestazione dell’assicuratore è subordinata alla vita e non già alla morte dell’assicurato e non vi è quindi alcun incentivo alla soppressione dell’assicurato, il consenso di questi non appare necessario.

Vi chiedo, pertanto, di valutare le 4 opzioni della domanda come tutte errate e di non considerare il relativo punteggio nel conteggio complessivo in modo da permettermi di superare la prova valutativa.

Alla luce di quanto individuato, e dell’impegno profuso nello studio, realizzato durante l’attività professionale, chiedo a questa Commissione di voler rivedere la valutazione della domanda, permettendomi di ottenere il risultato di 80/100 utile all’iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

RICORSI ACCETTATI CON SUPERAMENTO DELLA PROVA DEL CANDIDATO.